Servizi assicurativi

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POLIZZA A GARANZIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO

  • Polizza a premio unico anticipato;
  • La durata del contratto di assicurazione è pari alla durata del contratto di locazione;
  • L'assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo;
  • L'assicurazione prevede due distinte garanzie:
    • Copertura di TUTELA LEGALE;
    • Copertura di TUTELA DI MOROSITA';
    • Durata massima di entrambe le garanzie 6 ANNI.

SETTORE TUTELA LEGALE

  • Massimale per sinistro e quale massima esposizione per intero periodo assicurativo € 2.500,00;
  • Periodo di carenza 90 gg;
  • Garanzia per l'esercizio di diffida stragiudiziale del conduttore SENZA FRANCHIGIA;
  • Garanzia per l'esercizio di azione giudiziale di sfratto del conduttore FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA € 258,00.

SETTORE TUTELA MOROSITA'

  • FORMULA BASE - massimo assicurabile € 12.000,00 - per un periodo massimo di 6 mesi.
  • FORMULA PLUS - massimo assicurabile € 20.000,00 - per un periodo massimo di 12 mesi.

PREMIO UNICO ANTICIPATO NON FRAZIONABILE

Il premio può essere corrisposto dal contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

  • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a GM - GAVANELLI BROKER SRL;
  • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario GM-GAVANELLI BROKER SRL - Cassa di Risparmio di Cento - Agenzia di San Lazzaro di Savena - Codice Iban IT 10 V 06115 37070 000000000322;
  • denaro contante, con il limite di € 750,00 per ciascun contratto.

RIVALSE

  • Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennizzo relativo alla garanzia tutela morosità, è surrogato, fino alla decorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato /locatore verso il contraente/conduttore, i suoi aventi diritto e terzi coobbligati.

DIRITTO DI RECESSO

  • La presente assicurazione prevede il diritto di recesso per il contraente, in caso di scioglimento anticipato del contratto per recesso del conduttore, legittimamente esercitato, previo consenso del locatore, ai sensi di legge;
  • Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, se la durata dell'assicurazione supera i 5 anni, il contraente, trascorso il quinquennio, previo consenso dell'assicurato, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVATI DAL CONTRATTO

  • Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.